Accertamento della paternità: l’utilizzo degli esami biologici è conforme a costituzione


Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., potendo questi desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, e, in particolare, dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e potendo persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cass. 6694/06; Cass. 13276/06; Cass. 3563/06; Cass. 13776/01).

In particolare la Corte di Cassazione ha già osservato che il rifiuto di cui sopra non può ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia e sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta (Cass. 13766/01).

Quanto alla tutela della personalità e della libera determinazione della parte, è sufficiente rilevare che la sottoposizione al prelievo non è coattiva, ma è lasciata alla libera accettazione dell’interessato. D’altra parte, l’eventuale rifiuto ingiustificato, costituendo un comportamento processuale, rientra nella generale previsione dell’art. 116 comma 2° c.p.c., che consente al giudice di trarre elementi di convinzione da detto comportamento e non può certo costituire un elemento di coazione nei confronti della libera scelta del soggetto.

Sotto tale profilo i giudici di legittimità hanno dichiarato, altresì, manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente proprio in considerazione del fatto che il prelievo non riveste carattere coattivo onde nessuna violazione della libertà personale è ipotizzabile, essendo lasciata alla parte la scelta se sottoporsi o meno al prelievo. Non può, a tale proposito, non osservarsi che l’esame ematico in sede di giudizio di accertamento di paternità appare del tutto conforme al disposto dell’art. 30 comma 4 Cost., che demanda alla legge di determinare i modi per la ricerca della paternità, nonché dell’art. 13 comma 2 Cost., che prevede che nessuna ispezione, perquisizione o restrizione della libertà personale è consentita se non nei casi previsti dalla legge e su atto motivato dell’autorità giudiziaria, dal momento che l’art. 269 comma 2 c.c., in attuazione di detti disposti costituzionali stabilisce che la prova della paternità può essere data con qualsiasi mezzo, tra cui può quindi comprendersi anche l’esame ematico (v C. Cost. 54/86; C. Cost. 194/96).

Il giudice delle leggi ha, inoltre, già avuto occasione di affermare che il prelievo ematico (di ordinaria amministrazione nella pratica medica) non lede la dignità o la psiche della persona (art. 2 Cost.) né mette in pericolo la vita, l’incolumità e la salute né tanto meno costituisce un trattamento sanitario obbligatorio (art. 32 Cost.) (C. Cost. 194/96).

(Cass. n.27237-2008)