Accertamento della paternità e della maternità naturali: la CTU immunoematologica costituisce mezzo di prova
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, nonché di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (sul punto Cass. n.3563/06. Vedi anche Corte Cost. n.266/06) e con essa il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n.7465/92).
La Corte di Cassazione Questa Corte ha già osservato (Cass. n.8451/97) che l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di “leggi”) e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico).
Rientra poi nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, ed il mancato esercizio di un tale potere (così come l’esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d’appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica, nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cass. n.8355/07; 4577/98).
(Cass. n.23944-2008)

