Accertamento della paternità: non sono irrilevanti le dichiarazioni della madre
In materia di dichiarazione giudiziale della paternità del figlio naturale l’art. 269, ultimo comma, c.c. sancisce che la semplice dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti tra questa e il preteso padre all’epoca del concepimento, non può costituire prova della paternità.
Questa disposizione tradisce una certa sfiducia del legislatore per le dichiarazioni della madre che potrebbero essere motivate da ragioni di risentimento oppure semplicemente erronee, ancorché rilasciate in buona fede, attesa la difficoltà, per evidenti ragioni fisiologiche del processo di concepimento, nell’attribuzione della paternità.
Tuttavia, dalla predetta disposizione non si può desumere un divieto assoluto di utilizzazione di tali dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto del comma 2 dell’articolo 116 del c.p.c., che il giudice possa utilizzarle, come argomento di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime in corso di giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto, il proprio legittimo convincimento.
(Cass. n.7262/10)

