Accordo di separazione: revocabilità del contratto di trasferimento immobiliare
Di recente la Corte di Cassazione (sent. n.11914/08) ha affrontato il problema della revocabilità del contratto con cui viene trasferita la proprietà di un immobile in attuazione di un accordo di separazione.
Nella fattispecie la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione è stata attuata mediante due atti diversi: l’accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori, quanto al trasferimento della proprietà dell’immobile in adempimento degli obblighi di mantenimento, e il rogito notarile di cessione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.
La Corte di merito qualificava come mero adempimento – cioè come atto avente funzione esclusivamente solutoria – il secondo atto, e perciò lo riteneva non suscettibile di revoca.
Secondo la Suprema Corte, invece, il contratto non poteva essere considerato mero adempimento di un’obbligazione. Tale era certamente la sua funzione ma non la sua struttura, che concretizzava un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti degli impegni precedentemente presi. Sotto questo secondo profilo la fattispecie assume piuttosto i lineamenti del contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (cfr. Cass. civ. n. 9500/87), che – nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti e ne riproduce il contenuto – sottopone alla cognizione del giudice l’intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente impugnare anche la fase preliminare.
E’ pur vero, sottolinea la Corte, che gli accordi di separazione potrebbero avere un contenuto più ampio ed articolato di quello tradottosi nel trasferimento immobiliare. Ma, in tal caso, è onere dei controinteressati eccepire e dedurre in giudizio gli aspetti e i presupposti in ipotesi mancanti, sì da fornire al giudice il quadro complessivo dei rapporti intercorsi fra le parti, al fine di escludere, in ipotesi, che ricorrano i presupposti per la revoca del singolo atto di trasferimento. In mancanza, la domanda di revoca di quest’ultimo si estende all’accordo che vi ha dato causa, come conferma una giurisprudenza ormai consolidata.
La Corte ha anche precisato che l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra anche nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell’ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. n. 8516/06. Nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 15603/05. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. n. 5741/04).
Cassata la sentenza di merito, pertanto, la Suprema Corte ha fissato i seguenti principi di diritto:
a) È suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata;
b) La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione;
c) La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.

