Acquisto dall’erede apparente: il terzo deve provare la sua buona fede

Erede apparente è colui che possiede i beni ereditari sulla base di un titolo non valido e, quindi, si comporta come erede senza esserlo. Il codice civile tutela l’interesse dell’erede “reale” contro l’eventualità che l’erede apparente possa alienare i beni ereditari a terzi senza averne titolo, bilanciandolo con l’interesse dell’avente causa in buona fede e, dunque, con l’interesse alla certezza dei rapporti giuridici.

Ai sensi dell’art.534 c.c., infatti,

L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede …

salvi in ogni caso gli effetti della trascrizione per quanto riguarda l’acquisto dei beni immobile e i beni mobili registrati secondo il meccanismo predisposto dall’art.534, comma 3, c.c.

Nel caso in cui l’erede “reale” eserciti l’azione di petizione d’eredità, il terzo avente causa a titolo oneroso dall’erede apparente, per salvare il proprio acquisto, “… ha l’onere di provare la sua buona fede, consistente nella dimostrazione dell’idoneità dei comportamento dell’alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell’esistenza di circostanze indicative dell’ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto”. (Cass. n.4376/80, n.2653/10).

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