Addebito della separazione: non rilevano i fatti successivi all’udienza presidenziale
Con riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c., la Corte di Cassazione “… ha più volte affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza (tra le molte, Cass. n. 12383 del 2005; n. 13747 del 2003; n. 14162 del 2001; n. 12130 del 2001; n. 279 del 2000)”.
In applicazione di questo principio non possono assumere rilievo, ai fini della pronuncia di addebito, i fatti accaduti successivamente alla comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale giacché deve escludersi che possano aver inciso causalmente determinando l’intollerabilità della convivenza. Così la Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha escluso l’addebitabilità della separazione considerando irrilevanti sul punto le numerosissime denunce e querele che i coniugi si erano scambiati per episodi successivi alla comparizione degli stessi all’udienza presidenziale.
(Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza del 8 Giugno 2009, n.13185)

