L’adottabilità del minore non viene meno solo perchè un parente manifesta la volontà di occuparsene


E’ principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione quello per cui, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado ad occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, ad escludere la situazione di abbandono, dovendo comunque il giudice accertare in concreto che detta disponibilità, pur dettata da sinceri propositi, non appaia meramente velleitaria ed obiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa viene manifestata (sentenza n. 9313 del 1990), dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile (sentenza n. 4407 del 2006).

Nella specie, la Corte territoriale rovesciava il giudizio prognostico del Tribunale, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore proprio in considerazione della scarsa attendibilità della sola dichiarazione di disponibilità, pure già allora proclamata, non senza dubbi, incertezze e tormenti, da parte della zia del bambino. Il giudizio negativo reso dal Tribunale, nutrito di accadimenti certi e di fatti osservati dagli operatori, è stato radicalmente sostituito da una prognosi favorevole, basata pressoché esclusivamente sulla volontà della zia di sostituirsi alla madre del fanciullo, affetta da gravi problemi psichiatrici. Tale giudizio è stato formulato dalla Corte considerando significativi quei rapporti, intercorsi tra la zia ed il bambino, che erano stati scarsi e sporadici e che la Corte ha reputato significativi, in base ad un giudizio di normalità delle relazioni affettive, che non era emerso in precedenza, in quanto quei rapporti, successivamente, sarebbero stati «non sempre assidui ma costanti»; e perché non erano stati «forniti elementi apprezzabili di valutazione in ordine al comportamento ed alle reazioni del bambino alla presenza della zia».

Secondo la Corte di Cassazione, invece, questi elementi avrebbero dovuto formare oggetto di accertamento, allo scopo di verificare la serietà dell’intento manifestato dalla zia del minore, per apprezzare la serietà del volere di sostituirsi alla figura genitoriale (problematica ed assente) e che, invece, non lo sono stati. Ciò tanto più perché, come nel caso, era necessario comparare tale nuova situazione con quella, di segno opposto, palesata dall’istruttoria compiuta dal Tribunale.

(Cass. n.26371-2008)