Adozione internazionale: non è idonea la coppia che rifiuta i bimbi di una determinata etnia.
Il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art.30 della legge 184 del 1983 non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi all’adozione internazionale.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.13332/10) chiamata a pronunciarsi in merito ad un decreto di idoneità emesso in favore di una coppia che aveva espressamente manifestato la propria indisponibilità ad adottare bambini di colore.
La pronuncia, quindi, rafforza giustamente il principio per cui – con riferimento all’etnia di provenienza del bambino – la disponibilità dei futuri genitori adottivi deve essere praticamente incondizionata.
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