L’adulterio della compagna non esclude la paternitÃ
Dimostrare l’infedeltà della propria compagna non è sufficiente ad escludere la paternità del figlio.
Questo principio vale a maggior ragione quando il presunto padre si sia rifiutato di sottoporsi al test del DNA. Il principio è ragionevole e si giustifica nella considerazione dell’elevato grado di attendibilità del risultato del test.
Per tali motivi la Corte di cassazione (sentenza n. 6873 del 2009) ha confermato la sentenza di merito che aveva pronunciato la dichiarazione giudiziale di paternità carico di un soggetto che affermava di essere stato tradito dalla compagna all’epoca del concepimento del figlio.
Nella medesima sentenza, poi, è stato affermato il principio per cui la dichiarazione del presunto padre secondo cui la madre, all’epoca del concepimento, avrebbe avuto rapporti carnali anche con uomini diversi (cd. exceptio plurium concubentium) non comporta alcuna inversione dell’onere della prova e va quindi compiutamente dimostrata.
Inoltre detta circostanza, anche se dimostrata, può essere del tutto irrilevante e non inficiare il valore delle altre prove acquisite che possono giustificare una pronuncia di accertamento della paternità (nella specie la prova della relazione tra la madre e il presunto padre, nonché il rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi all’esame ematologico).

