Affidamento condiviso anche per i figli naturali
La legge n. 54 del 2006, “… esprimendo un’evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa all’art. 4 comma 2 che ‘le disposizioni della presente legge si applicano anche (…) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati’. Dunque, sono applicabili anche in questo settore le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potestà esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice in caso di contrasto), quelle più minute assunte anche separatamente, privilegio dell’affidamento condiviso rispetto a quello ad uno solo dei genitori, che comunque può essere disposto, quando il primo appaia contrario all’interesse del minore; assegno per il figlio in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilità di revisione delle condizioni di affidamento ecc.”.
La Corte di Cassazione ne ha fatto discendere l’obbligo per il padre di corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio minore naturale collocato prevalentemente presso la madre.
(Cass. n.23411/09)

