Affidamento familiare: per i provvedimenti riguardanti il minore è competente il giudice del luogo di residenza
Nel caso di affidamento familiare di un minore, sia esso disposto con atto amministrativo, reso esecutivo dal giudice tutelare, o con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore alla data del ricorso introduttivo se deciso su domanda o a quella della decisione, se trattasi di provvedimento di ufficio, il successivo legittimo mutamento di dimora dell’affidato comporta che, su ogni intervento urgente nell’interesse di lui sono competenti rispettivamente, per l’esecutività di quanto deciso dal servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni del luogo ove l’affidato di fatto risiede.
Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento, spetta sempre al Tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l’adozione, in rapporto all’interesse preminente dello stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell’affidamento.
Va osservato che, fino ad oggi, la giurisprudenza unanime di legittimità aveva sempre applicato l’art. 5 c.p.c. (perpetuatio jurisdictionis) negando che i mutamenti di fatto relativi alla dimora, residenza o domicilio del minore, successivi all’inizio della procedure o intervenuti nel corso di essa, potessero dar luogo a spostamenti della competenza per territorio inderogabile del tribunale specializzato, radicata sul rapporto del minore con il distretto di pertinenza alla data del ricorso o, in caso di pronuncia di ufficio, a quella della decisione.
(Cass. Sez. Un. ord. n.28875-2008)

