Agibilità dell’immobile e obblighi del costruttore-venditore


La Corte di Cassazione, in tema di compravendita di immobili, ha affermato che il costruttore-venditore assolve quanto dovuto ai fini dell’agibilità dell’immobile promesso in vendita offrendo la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e la prova del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994.

(Cass. n.24729/08)

fonte: cortediccassazione.it