Alghe nocive: il Tour Operator non è obbligato a informare il viaggiatore

“… l’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano (Cass. n. 4636/97); è tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza (Cass. n. 20787/04).

Pertanto, una volta informato il viaggiatore … delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni e quant’altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dal Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 9, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo più amministrativo, necessarie per recarsi all’estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l’annullamento, nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi”.

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione (Sez. III, n.15798/09) ha confermato la sentenza di merito che rigettava la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di un Tour Operator che si assumeva aver violato l’obbligo di informare la ricorrente  “… dell’esistenza di fenomeni naturali (bassa marea, barriera corallina, presenza in mare di una particolare alga ustionante) che le avrebbero impedito il normale godimento della vacanza e le avevano cagionato una patologia dermatologica”.

In particolare, il giudice dell’appello, investito della domanda risarcitoria, accertava che il Tour Operator aveva  ha agito “… secondo il criterio della diligenza professionale (articolo 1176 c.c.) e della buona fede precontrattuale e contrattuale (articoli 1175, 1337, 1374 e 1375 c.c.), in quanto ha ritenuto che il fenomeno della bassa marea, quale situazione favorevole all’azione nociva di eventuali microrganismi acquatici non fosse riconducibile al novero di quelle informazioni di carattere generale che l’organizzatore del viaggio deve mettere a disposizione del consumatore”.

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