Alloggio edilizia pubblica: cade in comunione legale solo all’atto del trasferimento


Per edilizia residenziale pubblica si intende generalmente quell’attività edilizia dello Stato od altri Enti Pubblici finalizzata alla soddisfazione delle esigenze abitative dei cittadini non abbienti.

Una forma particolarmente diffusa è quella della cd. “edilizia sovvenzionata” (L. n.560/93) che consente all’avente diritto (individuato in base al proprio reddito familiare) di stipulare con l’ente pubblico (es. IACP) un contratto di locazione dell’immobile e, in seguito, ottenerne l’acquisto della proprietà.

Ci si è chiesti, però, la ricaduta del diritto di proprietà dell’immobile in comunione legale debba identificarsi con l’assegnazione iniziale dell’alloggio (con relativa stipula del contratto di locazione) o debba identificarsi col la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà. La questione non è di poco momento se pensiamo che tra la stipula del contratto di locazione e il successivo trasferimento della proprietà può passare molto tempo e, nelle more, l’assegnatario potrebbe – a seconda dei casi – coniugarsi o separarsi.

La giurisprudenza della Cassazione propende per la seconda tesi. La comunione legale tra i coniugi di cui all’articolo 177 c.c. riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi (v. da ultimo Cass. n.476/10). Va escluso, pertanto, che il diritto (di credito) che l’assegnatario acquista in seguito alla stipula del contratto di locazione dell’alloggio possa ricadere in comunione. Sicché, per accertarsi se il diritto di proprietà dell’immobile è caduto in comunione, occorre sempre riferirsi al momento della stipula del contratto di trasferimento della proprietà dell’immobile.