Sono annullabili le delibere che modificano “una tantum” i criteri di ripartizione delle spese
In materia di delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere:
- le delibere con le quali l’assemblea stabilisce o modifica i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall’art.1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale – essendo in tal caso necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini;
- le delibere con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art.1135 n.2 e 3 c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime;
A differenza delle prime, queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi soltanto annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza, di trenta giorni previsto dall’art.1137, ultimo comma, c.c. (Cass. n.126/2000; 2301/2001; 17101/2006).
Non ricorre però la nullità della delibera quando l’assemblea modifichi i criteri di ripartizione non “in via definitiva” ma soltanto “in via contingente e riferita a spese straordinarie”.
“… L’assemblea – in mancanza di un accordo unanime dei condomini – non ha il potere di stabilire o modificare i criteri di riparto delle spese in violazione delle prescrizioni stabilite dall’art.1123 c.c., secondo cui i contributi devono essere corrisposti dai condomini in base alle tabelle millesimali, atteso che … tale determinazione non rientra nelle attribuzioni conferite all’assemblea dall’art.1135 c.c. Si configura, invece, l’annullabilità della delibera quando l’assemblea, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, si sia limitata a ripartire le spese in violazione delle disposizioni di cui all’art.1123 c.c.”
(Cass. n.6714/10)

