Annullamento del matrimonio


  1. Il matrimonio inesistente
  2. Il matrimonio invalido
  3. Il matrimonio putativo

1. Il matrimonio inesistente
Il matrimonio, come “atto”, presenta alcuni elementi indefettibili:

  1. la celebrazione
  2. la diversità di sesso tra gli sposi
  3. la prestazione del consenso

Qualora manchino questi elementi il matrimonio non è semplicemente invalido, bensì radicalmente inesistente.

Tralasciando questa estrema ipotesi, l’annullamento del matrimonio viziato deve essere fatto valere con apposita azione nei termini eventualmente previsti dalla legge.

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2. Il matrimonio invalido
Quando parla di invalidità del matrimonio il legislatore utilizza una terminologia che non rispecchia quella utilizzata in tema di contratti. La differenza tra le forme di invalidità del matrimonio (nullità e annullabilità) è peraltro molto diluita a ciò contribuendo anche la disciplina del “matrimonio putativo”.
L’azione di annullamento del matrimonio è personale e intrasmissibile agli eredi. Essa non può più essere promossa, per mancanza di interesse, dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
In pendenza del giudizio di annullamento può essere disposta la separazione dei coniugi allo scopo di limitare le possibili difficoltà della coabitazione.

Le cause di invalidità del matrimonio civile sono le seguenti:

a) Vincolo di precedente matrimonio
Il matrimonio contratto chi era già vincolato da precedenti nozze, non ancora sciolte o annullate, può essere impugnato in qualunque momento dai coniugi, dal pubblico ministero e da chiunque ne abbia un interesse. Nel nostro ordinamento la bigamia costituisce anche reato.

b) delitto
Non possono contrarre matrimonio le persone delle cui una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Anche in questo caso l’invalidità è assoluta e insanabile;

c) interdizione giudiziale
Il matrimonio può essere impugnato dal tutore dell’interdetto, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse, quando al momento del matrimonio sia passata in giudicato la sentenza di interdizione. Il matrimonio può essere impugnato anche quando l’interdizione sia stata pronunciata successivamente se l’infermità esisteva già al momento del matrimonio. Se l’interdizione viene revocata, la persona già interdetta può impugnare il matrimonio. Il vizio è sanato quando, dopo la revoca dell’interdizione vi sia stata coabitazione per un anno;

d) incapacità naturale
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, abbia contratto le nozze in un momento in cui era incapace di intendere e di volere. L’azione di annullamento non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

e) difetto d’età
Il matrimonio contratto in violazione dell’art. 84 da persona minorenne che non sia stata autorizzata dall’autorità giudiziaria può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori del minorenne e dal pubblico ministero. L’azione proposta da un genitore o dal pubblico ministero deve essere respinta qualora, anche in pendenza del giudizio, il minore raggiunga la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Lo stesso minore non può più impugnare le nozze qualora. sia trascorso un anno dal momento in cui ha compiuto la maggiore età.

f) vincolo di parentela, affinità, o adozione o affiliazione
L’art.87 del codice civile elenca i soggetti che, in virtù del particolare rapporto di parentela, affinità etc. non possono contrarre matrimonio (es. ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi e naturali).
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione non può più essere chiesto l’annullamento dopo un anno dalla celebrazione. In ogni altro caso il matrimonio è impugnabile senza limiti da chiunque vi abbia interesse.

g) vizi del consenso
Può essere richiesto l’annullamento del matrimonio per violenza, cioè quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con la minaccia di un male ingiusto e notevole. L’azione non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza.
L’annullamento può essere, altresì, disposto per timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo. E’ l’ipotesi in cui uno dei coniugi addivenga al matrimonio perché costretto da agenti esterni che perturbano la sua volontà (diversi dalla violenza). Tipico esempio è quella della persona che contrae matrimonio soltanto per non dare un grave dispiacere alla propria madre, gravemente malata di cuore, che in caso di rottura del fidanzamento potrebbe subire gravi ripercussioni di salute. L’invalidità è sanabile quando la coabitazione sia continuata per un anno dopo la cessazione delle causa che hanno determinato il timore.
Il matrimonio può essere annullato per errore purché esso cada sull’identità della persona dell’altro coniuge o sulle qualità personali dell’altro coniuge che rientrino nell’elencazione tassativa stabilita dalla legge (es. una malattia fisica o psichica, una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita, coniugale; una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; una sentenza di condanna a pena non inferiore inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione; uno stato di gravidanza causato da terzi; in tal caso, se la gravidanza è stata portata a termine occorre anche che il marito abbia disconosciuto la paternità del figlio).
L’annullamento per errore non può più essere disposto se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell’errore. Non è ammesso l’annullamento del matrimonio per dolo.

h) simulazione
Può essere chiesto l’annullamento del matrimonio, su richiesta di uno dei coniugi, quando questi abbiano contratto le nozze convenendo di non adempierne gli obblighi e di non esercitare i diritti che derivano dal matrimonio.
L’elemento dell’accordo fa differire la simulazione dalla semplice riserva mentale (es. è il caso di chi contrae matrimonio con l’intima consapevolezza, mai esternata, di avere già un’amante e che quindi non potrà adempiere l’obbligo di fedeltà) che è irrilevante.
L’annullamento può essere richiesto soltanto dai coniugi purché non sia decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero purché i coniugi non abbiano convissuto come tali dopo le nozze.

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3. Il matrimonio putativo
L’applicazione rigorosa dei principi in materia di invalidità del negozio giuridico, comporterebbe che l’annullamento del matrimonio o la dichiarazione di nullità, priverebbe di effetti le nozze fin dal principio, come se non fossero mai state contratte.
La legge, tuttavia, tempera l’applicazione di questo principio proprio in considerazione del fatto che, medio tempore si è comunque creata una comunità familiare da cui possono anche essere nati dei figli.
Sicché viene comunque considerato valido, fino alla pronuncia di annullamento, il matrimonio contratto da i coniugi in buona fede (cioè che ignoravano l’esistenza del vizio al momento della celebrazione). La buona fede si presume ed è sufficiente che sussista al momento della celebrazione, a nulla rilevando la conoscenza successiva della causa di invalidità. I figli, nati o concepiti durante le nozze, poi annullate, si considerano comunque figli legittimi. Se in buona fede è uno solo dei coniugi, gli effetti del matrimonio putativo si verificano soltanto in favore suo e dei figli.
Se, invece, entrambi i coniugi erano in mala fede, i figli si considerano egualmente legittimi a meno che la nullità dipenda da bigamia o incesto. In tal caso i figli acquistano comunque lo status di figli naturali riconosciuti nei limiti in cui il riconoscimento sia consentito. In pratica il riconoscimento dello status di figlio naturale va escluso nei soli casi di figlio nato da incesto che, per legge, non è riconoscibile.
Le medesime regole trovano applicazione in caso di matrimonio annullato per violenza o timore di eccezionale gravità.
La disciplina del matrimonio putativo non può trovare applicazione per il matrimonio addirittura inesistente o privo di effetti nell’ordinamento giuridico (es. perché non trascritto).

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