L’appaltatore è responsabile anche per i vizi che non influiscono sulla stabilità dell’edificio
I gravi difetti della costruzione, che anche danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669, c.c., non vanno individuati soltanto nei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell’edificio, giacché diversamente finirebbero per identificarsi con l’ipotesi, espressamente prevista nella norma citata, del pericolo di rovina, ma possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando una parte dell’opera, incidono direttamente sulla struttura e funzionalità globale dell’immobile, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 19 febbraio 2007, n. 3752; Cass. civ., Sez. II, sent. 1 marzo 2003, n. 3002; Cass. civ., Sez. II, sent. 30 gennaio 1995, n. 1081).
Nella specie l’attrice aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni a norma dell’art. 1669, c.c., adducendo gravi difetti incidenti sulla conservazione e stabilità dell’opera riscontrati da un proprio tecnico, il quale aveva rilevato lo scorrimento della falda di copertura e riferito delle dimensioni inadeguate delle travi e del mancato ancoraggio di un pilastro. La Suprema Corte ha condiviso il giudizio espresso in sede di merito sull’esistenza dei gravi difetti denunciati e sulla loro incidenza sulla normale utilizzabilità dell’opera nell’ambito della funzione pratica ed economica cui era destinata, anche se ha escluso la necessità per la loro rimozione dell’intervento demolitorio, ritenendo all’uopo sufficienti gli interventi di parziale demolizione e consolidamento del detto pilastro in corrispondenza dell’attacco delle travi in esso concorrenti, suggeriti dal tecnico dell’attrice ed assentiti dal Genio Civile.
(Cass. n.27193-2007)

