Applicazione delle tabelle del danno biologico e “fatto notorio”
La Corte di Cassazione (Sentenza n.13676/07) ha respinto il ricorso promosso avverso una sentenza nella quale, secondo le censure mosse alla stessa, era stato liquidato il danno biologico in base alle Tabelle del Tribunale di Minano non aggiornate.
Secondo la Corte:
“Le tabelle in uso presso gli uffici giudiziari non costituiscono fatto notorio. Esse possono entrare nel giudizio di merito per il tramite di attività della parte, che ne solleciti l’applicazione. Oppure possono essere sussunte direttamente dal giudice che intenda assumerle come metro di liquidazione equitativo. In tal caso, potendo il giudice procedere alla liquidazione equitativa del danno direttamente nella decisione, il controllo dell’applicazione delle tabelle per il tramite del mezzo di impugnazione esperibile suppone che il giudice dell’impugnazione sia messo in grado di conoscere le tabelle applicate dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Se il giudice dell’impugnazione è quello d’appello sarà onere della parte che svolge il motivo di impugnazione sul punto produrre la tabelle e tale produzione rientrerà nel novero di quella nuova prove documentali indispensabili, cui alludono gli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. Con riferimento al procedimento per cassazione, è da ritenere che la parte possa produrre le tabelle ai sensi dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di documenti su cui si fonda il ricorso”.
Il ricorrente, invece, si è limitato
“ad enunciare che il punto di invalidità preso in esame dalla sentenza sarebbe quello del gennaio 2003, ma dà atto che la sentenza non lo dice espressamente e non indica se tale dato risultava in atti e nemmeno, in caso negativo, da dove dovrebbe questa Corte rilevarlo. Non solo: nemmeno indica quale sarebbe stato secondo le tabelle predette il valore del Punto al giugno del 2004, data di pronuncia della sentenza”.

