L’assegnazione della casa coniugale deve seguire l’affidamento dei figli. Diversamente costituirebbe un esproprio
La Corte di Cassazione ha già più volte affermato il principio secondo cui in materia di divorzio l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, sesto comma, della legge 1970/898 (come sostituito dall’art. 11 della legge 1987174), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali è destinato unicamente il predetto assegno.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 2001/11696; 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643).
(Cass., sezione I, 28 gennaio 2009, n. 2184)

