Assegni familiari anche alle coppie di fatto con figli


Confermato il diritto per all’assegno per il nucleo familiare in caso di coppie di fatto con figli (naturali riconosciuti).

L’istituto dell’assegno è regolato dal decreto legge 13 marzo 1998 n.69 convertito, con modificazioni nella legge 13 maggio 1998, n.153.

L’art.2 della legge 1988 stabilisce che spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. Il sesto comma specifica cosa debba intendersi, ai fini di questa normativa, per “nucleo familiare”.

Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’art.38 del DPR n.818/57, di età inferiore ai 18 anni (art.2, comma 6, L. n.153/88). L’equiparazione ai figli prevista dall’art.38 riguarda “i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge” (art.38, DPR n.818/57).

Per “figlio naturale riconosciuto”, ai sensi dell’art.250 c.c., si intende il figlio riconosciuto nei modi previsti dall’art.254 c.c. (nell’atto di nascita o con apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, ad un notaio, in un atto pubblico o con testamento) dal padre o dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente che separatamente.

Il codice civile detta anche la disciplina dell’affidamento del figlio naturale e del suoi inserimento nella famiglia legittima (art.252 c.c.) ma ciò non incide sulla condizione di figlio naturale riconosciuto, che rimane tale anche in assenza di inserimento nella famiglia legittima.

La normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

Nella specie il richiedente l’assegno era coniugato con una persona ma convivente da anni con altra persona da cui aveva avuto tre figli che aveva riconosciuto e che vivevano a suo carico. La Corte di Cassazione ha considerato tale situazione sufficiente per il diritto a percepire l’assegno familiare.

(Cass. n.14783/10)