Incidenza della convivenza more uxorio sul diritto all’assegno di divorzio: profili probatori
Come recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi: Cass. n.24858/08, n.14921/07, n.1179/06), in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea, di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità.
Detto miglioramento può derivare da un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quantomeno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’istante e dovendo l’incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. Una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell’assegno.

