Assegno di divorzio: l’impossibilità di procurarsi il sostentamento va accertata in concreto


“Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986).

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).

Nella determinazione dell’assegno, il Giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).

Inoltre può dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall’art. 5, potendo così giustificare la concessione dell’assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876).

Quanto, poi, all’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell’assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).

Pertanto si deve trattare d’impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169)”.

Nella specie veniva confermata la sentenza di merito – considerata adeguatamente motivata – che aveva riconosciuto il diritto all’assegno alla ricorrente considerato che il contesto economico-sociale della stessa non offriva molte possibilità di lavoro e considerando, altresì, che non risultava che la stessa avesse rifiutato delle occasioni lavorative.

(Cass. n.23906/09)