L’assemblea di condominio viola i criteri di ripartizione delle spese: la delibera è annullabile


In tema di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri e’ inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all’art. 1137 c.c..

Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2009 n. 747) questo orientamento trova applicazione solo nel caso l’assemblea consapevolmente modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge.

Le deliberazioni relative alla ripartizione delle spese sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano soltanto violati o disattesi (cfr., in tal senso: sent. 9 marzo 2007 n. 7708; 21 luglio 2006 n. 16793).

La differenza non è di poco momento giacché soltanto nel secondo caso la relativa delibera deve essere impugnata nel termine di cui all’art. 1137 c.c., cioè – sotto pena di decadenza – “… entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.