Attività medico-chirurgica e responsabilità per il fatto degli ausiliari


L’art. 1228 c.c. fissa il principio secondo cui

il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

Tale principio – secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.13953/07) si applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi – nell’ambito dell’attività medico-chirurgica – tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla condotta dei quali lo stesso è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell’intervento chirurgico.