Attribuzione del cognome al figlio naturale. Il giudice decide sul reclamo anche in assenza delle parti
In tema di procedimento camerale ex artt. 262 c.c. e 38, commi primo e terzo, disp.att. c.c., in materia di attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto, nell’ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l’istanza ed il decreto di fissazione dell’udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all’impugnativa.
Secondo la Corte di Cassazione, stante l’applicabilità al procedimento del reclamo delle norme generali dei procedimenti camerali (artt. 739 c.p.c. 38, comma quarto, disp.att. c.c.), il giudice del reclamo è tenuto a decidere indipendentemente dalla mancata comparizione di una delle parti (nella specie la reclamante). La disciplina generale del codice di procedura civile in tema di mancata comparizione e di inattività delle parti, dettata per il processo ordinario di cognizione non è richiamata per i procedimenti camerali, e, quindi, deve escludersi che il giudice del reclamo possa attribuire alla mancata comparizione della parte reclamante la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa e riconnettervi la sanzione processuale dell’improcedibilità (in tema, cfr. Cass. n.27080/05 e n.9930/05).
(Cass. n.284-2009)
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