Attribuzione giudiziale del cognome: la bussola è l’esclusivo interesse del minore


“… i commi secondo e terzo dell’art. 262 cod. civ. prevedono che nell’ipotesi di riconoscimento paterno della filiazione successivo a quello materno, il figlio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, e demanda al giudice, nel caso di minore età del figlio, la relativa decisione.

In tale caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all’unico criterio di riferimento dell’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità nell’attribuzione del cognome (Cass. 200802751; 200716989; 200612641).

L’art. 262, comma terzo, cod. civ. affida, dunque, al giudice una valutazione ampiamente discrezionale, da condurre non secondo schemi predeterminati e casistiche limitanti, ma con riguardo a qualsiasi aspetto che possa influire sull’apprezzamento dell’interesse del minore, in rapporto alle due previste e diverse ipotesi dell’accertamento giudiziale e del riconoscimento della filiazione, valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione”.

Sulla base del suindicato principio la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito secondo cui “… l’interesse della minore appariva garantito dall’assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello originario materno …” giacché “… aderente al dettato normativo ed irreprensibile per il profilo motivazionale, dal momento anche che non è stata disposta la sostituzione del cognome materno, ma l’aggiunta del paterno”.

Secondo la Corte “… ai fini dell’assunzione di entrambi i cognomi non è stato tralasciato, ma giustamente valorizzato anche il profilo esistenziale del minore, e segnatamente il suo contesto di vita anteatta ed attuale, onde pure assicurare l’aderenza del segno di identificazione ai tratti della sua personalità sociale in formazione e, quindi, a giusto presidio del diritto del bambino ad assumere il cognome che più plausibilmente lo faccia apparire come sé medesimo”.

Sicché è stato affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall’art. 262, comma terzo, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all’unico criterio di riferimento dell’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, quale anche rinveniente ai fini dell’attribuzione del cognome di entrambi i genitori dalla pregressa durevole convivenza del medesimo minore con la madre”.

(Cass. n.23635/09)