Se l’autobus è fermo il vettore non risponde della caduta del viaggiatore
“Sia l’art. 1681 che l’art. 2054 cod. civ., pongono, a carico del vettore, una presunzione di responsabilità dalla quale lo stesso può liberarsi solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne deriva che, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, è del tutto indifferente che l’attore abbia proposto solo l’azione di responsabilità extracontrattuale o anche quella contrattuale, incombendo a lui, in ogni caso, dimostrare il nesso di causalità materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e alla controparte vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla legge.
… il riconoscimento che il sinistro si verificò mentre la viaggiatrice si accingeva a scendere dal mezzo, ormai giunto a destinazione, impone di ritenere provata la dipendenza causale dello stesso dalla esecuzione del trasporto (confr. Cass. civ., 3ª, 15 febbraio 2006, n. 3285). Non par dubbio infatti che di insussistenza o di elisione del nesso eziologico tra condotta del vettore ed evento sarebbe possibile parlare solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, fosse stato da solo sufficiente a determinare l’evento, secondo l’icastica espressione contenuta nel secondo comma dell’art. 41 cod. pen.: ma a tale fine era necessario l’accertamento positivo non solo dell’intervento di un elemento affatto estraneo alla condotta del vettore, ma anche dell’esclusiva efficienza causale dello stesso nella produzione del sinistro (Cass. civ. 3ª, 13 maggio 2008, n. 11903).
Nella fattispecie invece la riconducibilità dell’infortunio all’attività della convenuta … va affermata in dipendenza dell’invincibile appartenenza all’esecuzione del trasporto delle condotte del viaggiatore, quali il salire e lo scendere dal mezzo, assolutamente funzionali alla sua fruizione.
Resta a questo punto da apprezzare se le accertate modalità dell’incidente non consentano di ritenere integrata la prova liberatoria incombente sul vettore di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va allora anzitutto evidenziato come, secondo la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito, il sinistro si verificò quando l’autobus si era ormai arrestato al capolinea. A tale versione il decidente è pervenuto all’esito di una valutazione del compendio probatorio metodologicamente corretta, plausibile e convincente, posto che le discrepanze riscontrabili sul punto tra le deposizioni dei testimoni – artificiosamente negate dalla ricorrente a sol considerare che l’assunto che la caduta … si verificò ad autobus fermo contraddice l’affermazione che vi fu un improvviso, imprevisto e imprevedibile scossone del mezzo ed integra al contempo la prova libertaria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – sono state apprezzate alla luce, tra l’altro, del comportamento processuale della parte che, silente su questo decisivo aspetto della vicenda nell’atto introduttivo del giudizio, ebbe a segnalarlo solo nel corso dell’interrogatorio.
… non è scorretto inferirne la mancanza di colpa” del vettore “nella causazione del sinistro, in applicazione del principio per cui la presunzione di responsabilità, che opera quando sia provato il nesso causale tra sinistro occorso al viaggiatore e attività del vettore in esecuzione del trasporto, resta tuttavia esclusa allorché “è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore” (confr. Cass. civ., Sez. III, 15/02/2006, n. 3285)”.
(Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 23 febbraio 2009, n.4343)
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