Autonomi e limiti della copertura INAIL
La copertura assicurativa INAIL per gli autonomi va limitata soltanto alle attività direttamente ricollegabili all’attività lavorativa.
Di recente Cass. n.6724/10 ha stabilito che “… nel caso di lavoro autonomo la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro non consente di comprendere tra le attività protette ogni attività umana che (a differenza di quelle complementari e sussidiarie in senso stretto rispetto allo svolgimento dell’attività artigianale) possano invece essere ricollegate soltanto occasionalmente (ed indirettamente all’esercizio dell’attività lavorativa, come avviene appunto per quelle di carattere amministrativo ed imprenditoriale di gestione dell’azienda (Cass. civ., 26 giugno 2004, n. 11929; nello stesso senso, 22 giugno 2005, n. 13348)”.
Nella specie è stata esclusa la copertura INAIL per il titolare di un’azienda casearia che veniva coinvolto in un incidente stradale, riportando lesioni gravissime, mentre si recava al caseificio “… dopo avere provveduto allo svolgimento di formalità amministrative e burocratiche connesse alla propria attività, ed avere effettuato pagamenti in banca, inerenti anch’essi alla propria attività di artigiano casaro”.

