Autonomia del danno morale. No alla quantificazione simbolica ed automatica
La Corte di cassazione ha nuovamente affermato l’autonomia “ontologica” del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, postulando l’esclusione del ricorso semplificativo a quote del danno biologico per la sua quantificazione, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravita’ del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057) (V. tra S.U. 11 novembre 2008 n.9672 punto 2.10).
Sicché Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007 n. 9681).
In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti.
Attesa la trasmissibilità agli eredi del danno biologico in caso di morte non immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n. 4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in sé lai invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni biologiche di sopravvivenza. Anche in tale ipotesi, quindi, deve provvedersi al risarcimento integrale e non parziale del danno.
(Cass. n.28407-2008 tratta da civile.it)

