Autonomia del danno morale e personalizzazione del risarcimento


A poca distanza dalla risistemazione concettuale del danno morale e del danno esistenziale nella categoria del danno non patrimoniale la Corte contraddice in parte se stessa con sent. n.29191-2008 in cui sono stati fissati i seguenti principi.

Nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale (2054 c.c.) con perdita della salute, cui si aggiunge la perdita della capacità lavorativa totale sia per la capacità generica (concorrenziale) che per quella specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico (accertato eventualmente – come nel caso di specie – unitamente ad altre tipologie di danno: es. danno estetico e per la perdita della vita di relazione),(cfr.Cass 8 giugno 2007 n.13391 e 25 giugno 2007 n,12247) sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno biologico devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi, ove documentato e scientificamente provato.

La morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore. Pertanto la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della vita.

Inoltre la Corte non può applicare d’ufficio la riduzione del quantum debeatur in relazione ad un evento accaduto nel corso del giudizio di merito e non dedotto come causa estintiva di parte del debito per il danno biologico.

Nella valutazione, poi, del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) occorre tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 iugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 – punto 2.10).