Autovelox non tarato e illegittimità della contravvenzione
In una significativa sentenza (del 08.01-02.05.07) il Giudice di Pace di Frattamaggiore ha annullato una contravvenzione per violazione dei limiti di velocità accertata a mezzo autovelox perché lo stesso (modello TRAFFIPAX SPEEDOPHOT) non risultava tarato al momento del rilevamento dell’infrazione.
Infatti come stabilito dalla L. n. 273/91, la taratura delle apparecchiature deve essere certificata da centri SIT, autorizzati al rilascio di apposita certificazione al riguardo che deve contenere, tra l’altro, i dati identificativi dell’ente che emette il, certificato e dello strumento tarato. Peraltro emerge dalla sentenza anche che relativamente ai misuratori di velocità di autoveicoli, il Servizio di taratura in Italia (S.I.T.), con nota del 10/05/2005, ha comunicato “ … non esistono laboratori accreditati dal S.I.T. per la taratura di dispositivi atti a misurare la velocità degli autoveicoli, detti autovelox … per poter permettere l’effettuazione di queste misurazioni in modo riferibile ai campioni del sistema SIT, è necessario ricorrere a tarature presso Istituti Metrologici o i Laboratori accreditati di altri paesi (ad es. in Svizzera presso METAS o i Laboratori accreditati della struttura di accreditamento SAS)”.
fonte: http://www.iussit.eu

