Azione di reintegrazione: per provare la detenzione è sufficiente il titolo
L’art. 1168 c.c., disciplina “… la tutela riacquisitiva del possesso o della detenzione qualificata della cosa, di cui si è stati privati in modo violento od occulto, possesso e detenzione – questi – che, a norma dell’art. 1140 c.c., si identificano rispettivamente nel potere di fatto, in nome proprio (possesso) o in nome di altri (detenzione) esercitato sulla cosa, estrinsecantesi in un’attività corrispondente allo esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Quale potere di fatto, sia il possesso sia la detenzione, che hanno lo stesso contenuto, differenziandosi solo per essere svolta l’attività sulla cosa in nome proprio dal possessore e in nome altrui dal detentore, devono essere sì provati, al fine di ricevere tutela, ai sensi dell’art. 1168 c.c., ma non oltre la loro consistenza di potere di fatto, essendo oggetto della tutela possessoria un tale potere e non la titolarità di esso.
Una volta dimostrato che il potere sulla cosa, in nome proprio o in nome altrui, si è manifestato in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, la tutela possessoria soccorre ancorché quel potere non risulti sorretto da titolo idoneo: che, altrimenti, non verrebbe ad accordarsi tutela al possesso o alla detenzione, quale concreto esercizio di un determinato potere di fatto sulla cosa, bensì al diritto di possedere o al diritto di detenere la cosa, che, per l’appunto, sono poteri di diritto, conseguenti ad un titolo, sia di proprietà o di altro diritto reale sia di locazione o di altro contratto ad effetti obbligatori, ai quali – non importa se esercitati o non esercitati in concreto – l’ordinamento accorda altra tutela.
A norma dell’art. 1168 c.c., dunque, in relazione al principio dell’onere della prova, colui che vanti la detenzione della cosa deve provare di avere esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, estrinsecantesi in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, prova – questa – che, come la Suprema Corte ha ritenuto (v. ex plurimis Cass. n. 1299/98, n. 2111/94 e n. 10606/91), può ritenersi acquisita con la dimostrazione dell’esistenza del titolo, posto a base della detenzione allegata.
Il titolo, infatti, esplicita il modo, in cui la cosa è pervenuta nella disponibilità materiale del detentore, nonché la misura del potere di fatto esercitato dal medesimo, così individuando la stessa possibilità di tutela possessoria della detenzione allegata, che, a norma dell’art. 1168 c.c., non è consentita quando la si sia avuta per ragioni di servizio o di ospitalità.
La prova dell’esistenza del titolo di detenzione, però, per quanto innanzi esposto, non può essere intesa anche come prova d’esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, qual è la detenzione, tutelata dalla norma dell’art. 1168 c.c., bensì una questione contrattuale in ordine al diritto di detenere la cosa, che esula dal giudizio possessorio”.
(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 20 Maggio 2008, n.12751)

