Cade nel vialetto condominiale: sì al risarcimento se c’è l’insidia


In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte (vedi ”ex plurimis” Cass. n.16527/03, n. 584/01, n.6767/01) quello “… secondo cui il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante”. Per tale ragione la Corte ha di recente cassato la sentenza della Corte territoriale che “…  si è limitata a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto in questione scarsamente illuminato, ma non ha in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse un’insidia non superabile con l’ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato; il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, art. 1227 c.c., alla produzione dell’evento a titolo di colpa”.

Il giudizio riguardava la domanda di risarcimento avanzata da una signora “… infortunatasi a seguito di una caduta avvenuta … mentre percorreva il vialetto condominiale, dalla pavimentazione sconnessa e scarsamente illuminato, per recarsi nel suo studio medico”.

(Cass. n.25772/09)