La casa coniugale può essere assegnata solo in presenza di figli
La Corte di Cassazione ha confermato, il proprio consolidato orientamento, affermando che, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell’art. 155 quater cod. civ., come introdotto dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all’”interesse dei figli”, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all’affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (Cass. 24.7.2007, n. 16398).
Con la sentenza citata questa Corte ha anzitutto osservato che l’art. 155 cod. civ., nel testo vigente sino all’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sotto la rubrica “provvedimenti riguardo ai figli”, al quarto comma prevedeva: “L’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”.
Tale norma era stata interpretata, già con la sentenza a Sezioni Unite del 23 aprile 1982, n. 2494, nel senso che essa, attribuendo al giudice il potere di assegnare l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, avesse carattere eccezionale e fosse dettata nell’esclusivo interesse della prole minorenne, con la conseguenza che essa non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario. Quella decisione si fondava su due argomenti: anzitutto, avuto riguardo alla rubrica dell’art. 155 c.c. (provvedimenti riguardo ai figli), la norma appariva diretta a regolare il caso in cui vi fossero figli minorenni, riguardo ai quali dovessero adottarsi i provvedimenti di cui ai primi due commi, cosicché il suo enunciato normativo doveva essere interpretato in coerenza con tale oggetto e l’affidamento della prole ne costituiva pertanto il presupposto necessario. In secondo luogo l’abitazione nella casa familiare non poteva essere assegnata, in mancanza di figli minorenni, in forza dell’art. 156 c.c., in quanto tale articolo non conferiva al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.
Con l’entrata in vigore della L. n. 74 del 1987 – la quale all’art. 6, in materia di divorzio, ha disposto che “l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età” e “in ogni caso il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole” – il principio ora detto era stato esteso anche all’assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il quale convivessero figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, sulla base della identità di ratio rispetto all’assegnazione in caso di affidamento di figli minorenni (ex multis: Cass. 6 aprile 1993, n. 4108; 17 aprile 1994, n. 2524; 12 gennaio 1995, n. 334; 17 luglio 1997, n. 6557; 11 maggio 1998, n. 4727; 22 aprile 2002, n. 5857; 28 marzo 2003, n. 4753; 18 settembre 2003, n. 13736; 6 luglio 2004, n. 12309).
L’orientamento in esame è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 ottobre 1995, n. 11297, che pur riguardando specificamente il tema dell’assegnazione della casa coniugale in materia di divorzio, ha confermato la precedente interpretazione dell’art. 155 c.c., comma 4 (in materia di separazione) e la sua ratio costituita dalla tutela dei figli. Tale interpretazione è poi stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 luglio 1989, n. 454 ed è stata confermata, più di recente, facendovi riferimento nella motivazione, dalla sentenza delle Sezioni Unite 21 luglio 2004, n. 13603 e successivamente da Cass. 4 maggio 2005, n. 9253.
In coerenza con questo orientamento si è affermato il principio secondo il quale in materia di separazione (come di divorzio) l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 cod. civ. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, da ultimo, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309).
Questa Corte ha poi ancora affermato che i principi sopra esposti sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all’art. 155 cod. civ. – a proposito dei “provvedimenti riguardo ai figli” – l’art. 155 quater. La nuova disposizione, infatti, mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all’”interesse dei figli” in genere – e non più all’affidamento dei figli (minori) – proprio al suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, statuendo altresì che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e che “dell’assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà” (Cass. 24.7.2007, n. 16398; Cass. 22.3.2007, n. 6979; e in materia di divorzio Cass. 14.5.2007, n. 10994).
Questo orientamento è stato da ultimo confermato da Cass. 23.11.2007, n. 24407, che ha negato che il giudice della separazione possa sostituire l’assegno di mantenimento con l’assegnazione della ex casa coniugale, ostando all’interpretazione estensiva il fatto che l’assegnazione è prevista nell’interesse esclusivo della prole.
Pertanto può affermarsi che l’art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, come la L. n. 898 del 1970, art. 6 subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento.
A tale proposito costituisce significativa eccezione la disciplina dettata in tema di successione legittima dall’art. 540 c.c., comma 2 che riconosce al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, disciplina che il legislatore non ha ritenuto di estendere al di fuori del caso espressamente previsto. Per quanto concerne la separazione, pertanto, il coniuge più debole andrà altrimenti tutelato in sede di regolamento economico degli interessi di ciascun membro della coppia, tenendo peraltro conto dell’incidenza sul reddito che la disponibilità della casa di abitazione, in forza degli anzidetti diritti, può assumere.
(Cass. n.3934-2008)

