La casa coniugale va restituita al comodante anche in caso di assegnazione
La Cassazione (sent. n.15986/10) torna ad occuparsi delle sorti del comodato della casa familiare in favore di uno dei coniugi, che venga assegnata all’altro coniuge in seguito alla separazione.
Tipico è il caso dei genitori che mettono a disposizione del/la loro figlio/a un immobile affinché sia adibito a casa familiare, immobile che viene però successivamente assegnato all’altro coniuge in sede di separazione.
La Corte, ignorando l’arresto di cui alle SS. UU. n.15986/10, rivisita un orientamento più risalente e considerato superato.
Secondo la Corte, quindi, se il comodato è privo di termine integrala fattispecie del cd. comodato precario, “caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10258/1997.
È pertanto viziata da errore di diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che condizione di legittimità della richiesta di restituzione fosse la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, falsamente applicando, nella specie, la norma di cui all’art. 1809, comma 2, c.c.” (come invece sostenevano le SS.UU. cit. n.d.r.).

