Casa coniugale: va restituita ai suoceri anche se assegnata in sede di separazione


Non è infrequente il caso che gli sposi vivano nella casa “prestatagli” dai genitori.

In caso di separazione la medesima abitazione, già adibita a residenza familiare, potrebbe essere assegnata ad uno dei coniugi affinché possa continuare a viverci con la prole.

Ciò nonostante i suoceri possono richiedere la restituzione dell’immobile quando si tratti di “comodato precario” o “comodato senza determinazione di durata” (art.1810 c.c.) in cui non è stato stabilito un termine per la restituzione dell’immobile né tale termine è desumibile dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata.

In tal caso, infatti, il termine finale del rapporto è rimesso alla sola volontà del comodante (genitore) e non assume alcun rilievo il fatto che “… l’immobile sia stato adibito a uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli”.

(Cass. n.15986/10)