Cassa integrazione: il datore non può modificare i criteri di scelta durante la procedura
La cassa integrazione straordinaria – prevista in presenza di ristrutturazioni, riorganizzazioni e conversioni aziendali ovvero di crisi aziendali riguardanti situazioni occupazionali in ambito territoriale o situazioni produttive di settore – viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell’approvazione di un programma ed a seguito della valutazione delle ragioni dell’impresa importanti l’esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l’attuazione del suddetto programma funzionale all’efficienza produttiva dell’impresa stessa.
Ne consegue che nel corso della sua durata non è consentito – seppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto – pena l’invalidità della intera procedura di messa in cassa integrazione con le conseguenziali ricadute in termini risarcitori determinare un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere con l’abbandono di quelli iniziali previsti nel programma e la contestuale adozione, invece, di criteri di scelta diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi un mutamento delle regole selettive operare solo a seguito di un decreto di proroga volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma. (Cass. n.13377/08)
La Corte di Cassazione ha confermato i predetti principi affermando “il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità – una volta determinato nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 4 e 5 della legge 223/1991 – non può essere successivamente disapplicato o modificato, non essendo consentito che in tale spazio temporale l’individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all’iniziativa e al mero potere discrezionale dell’imprenditore perché ciò comporterebbe ricadute pregiudizievoli sulla posizione dei singoli lavoratori e sul loro interesse a una gestione della mobilità e della riduzione del personale, che sia trasparente, chiara e affidabile, e che non può, quindi, prescindere da una scelta razionale del criterio di scelta e da una sua compiuta e corretta applicazione” (Cass. n.6841/10)

