Disconoscimento della paternità: adulterio e prove genetiche
La Cassazione, con la sentenza n.8356/07, si è adeguata alla pronuncia della Corte Costituzionale (n. 266/06) con cui è stato dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 235, comma 1 n. 3, c.c. Sicché secondo la Suprema Corte, tenuto conto dei progressi della scienza biomedica (che attraverso le prove genetiche od ematologiche consentono di accertare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione), della difficoltà pratica di fornire la prova pratica dell’adulterio e dell’insufficienza di tale prova ad escludere la paternità, è possibile ammettere prove genetiche ed ematologiche volte ad accertare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.

