Cessazione volontaria dell’attività lavorativa dell’ex coniuge e revisione dell’assegno di divorzio


La Corte di Cassazione (sent. n.17041/07) si è pronunciata in ordine al delicato problema della revisione dell’assegno di divorzio per giustificati motivi (ex art. 9 L. n.898/70) allorché siano peggiorate le condizioni economiche del beneficiario a causa di una sua libera scelta incidente sull’attività lavorativa (es. licenziamento, cambio di lavoro, cessazione dell’attività lavorativa, pensionamento etc.)

La Corte ha affermato che la “volontarietà” del pensionamento (nel caso di specie), così come di ogni ipotesi di “dimissioni” o, più in generale, di richiesta di “collocamento a riposo”, non esclude che la conseguente diminuzione dei redditi di lavoro dell’ex coniuge possa assumere rilievo per il riconoscimento dell’assegno originariamente negato (o non richiesto), nel quadro di una rinnovata valutazione della situazione reddituale degli ex coniugi.