Ciclomotore alterato: paga il Fondo di Garanzia se viene meno la copertura assicurativa


La Corte di Cassazione “… in anni passati (Cass. Cass. 17.7.1992 n. 8708), ha affermato che, per la sussistenza della violazione dell’art. 58, comma 8 (circolazione di veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione), con riferimento ad un ciclomotore, non è necessario che il motore di tale veicolo sia stato alterato.
L’art. 24 C.d.S., infatti, definisce i ciclomotori individuando, non solo le caratteristiche dei motori (cilindrata, potenza e peso), ma aggiungendo, come autonoma caratteristica, la capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km. all’ora (comma 1, lett. d). Nel comma 2 lo stesso art. 24 pone, poi, la regola secondo cui i ciclomotori, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli, e devono essere conseguentemente muniti della carta di circolazione prescritta dall’art. 58 C.d.S.. La equiparazione del ciclomotore ai motoveicoli si realizza, pertanto, non solo per effetto del superamento dei limiti posti, per le caratteristiche del motore, dall’art. 24, ett. a e c, ma anche se il veicolo stesso ha, comunque, una capacità di sviluppare una velocità superiore ai 40 km. all’ora. Non è, quindi, indispensabile la prova dell’alterazione della cilindrata, della potenza o del peso del motore del ciclomotore perché questo veicolo venga considerato motoveicolo; con la conseguenza che la sua circolazione con velocità oltre i 40 km. orari concretizza la violazione dell’art. 58 C.d.S, comma 8.

Un tale orientamento interpretativo è stato anche affermato in sede penale. E’ stato, infatti, ritenuto che, quando un ciclomotore risulta dotato di una potenza tale da imprimere al veicolo, in condizioni normali, una velocità nettamente superiore a quella di quaranta chilometri orari, stabilita dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 24 (C.d.S.), sono applicabili le disposizioni stabilite per i motocicli dagli artt. 58, 66 e 80 medesimo d.p.r., che prescrivono la carta di circolazione, la targa e la patente di guida e prevedono, per la violazione di tali norme, sanzioni anche a carico del conducente (Cass. pen. sez. 4, 6.3.1986 n. 4283). Inoltre, il fatto di colui il quale, senza essere munito di patente di guida di categoria A, circoli alla guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e non corrispondente, perciò, alle sue caratteristiche originarie, integra il reato di cui all’art. 116 nuovo C.d.S., comma 13, poiché il veicolo in questione rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di cui all’art. 53 stesso codice – viene ad essere ricompreso nella categoria di quelli per la cui conduzione è, appunto, necessaria, ai sensi della citata norma, la suddetta patente (Cass. pen., Sez. 4^, 18.9.1997 n. 255; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 4^, 24.6.1993 n. 839; Cass. sez. 4^, 18.12.1989 n. 8147).

In ordine, poi, alla materia delle violazioni del codice della strada e delle conseguenti sanzioni amministrative, la giurisprudenza della Corte di legittimità è consolidata nel senso di ritenere che la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di superare la velocità massima consentita per tale categoria di mezzi di trasporto (45 Km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 C.d.S., in essa inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97 C.d.S., comma 14) (Cass. 7.12.2001 n. 15506; v. anche Cass. 22.6.2007 n. 14656).

Inoltre, la stessa Corte ha riconosciuto la responsabilità del genitore esercente la potestà, qualora la modifica delle caratteristiche tecniche del ciclomotore – tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto – sia commessa da un minore. In un tale caso, il fatto non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che il genitore esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare nell’adempimento dei propri obblighi di vigilanza sui minore; con la conseguenza che la responsabilità del genitore non può essere esclusa per impossibilità di impedire il fatto (Cass. 21.3.2007 n. 6685; Cass. 20.10.1997, n. 10282).

E, più specificamente in tema di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Corte di legittimità ha ritenuto che, quando, nel contratto, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi, nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal C.d.S.. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative). Nel caso in cui esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida (Cass. 7.10.2005 n. 19657).

L’excursus esemplificatorio proposto consente di evidenziare che le modificazioni strutturali del mezzo determinano conseguenze di pregnante rilievo: sia penale, sia civile; con la revisione di fattispecie concretizzanti reati, sanzioni amministrative e responsabilità di tipo civilistico”.

“… E, sotto questo profilo, è di tutta evidenza che l’interpretazione teleologica della norma … non può che condurre al medesimo risultato; vale a dire quello della ricomprensione della fattispecie in esame nella previsione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. B), con l’insorgenza dell’obbligo assicurativo. Se, infatti, è stato ritenuto che, anche in un caso di incidente stradale provocato da veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria (nella specie, ciclomotore) e da veicolo soggetto all’Assicurazione medesima, ma in concreto non coperto da garanzia assicurativa, l’obbligazione risarcitoria del fondo di garanzia, di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 e segg. investa l’intero danno subito dalla vittima dell’incidente, e non possa essere limitata alla quota corrispondente alla percentuale di responsabilità del veicolo soggetto all’Assicurazione – rilevante solo nel diverso rapporto interno fra i coautori dello stesso evento dannoso – (v. Cass. 25.1.1985 n. 373), il coinvolgimento del Fondo di garanzia deve essere, a maggior ragione, operante …”

(Cassazione n.18401/09)