La clausola risolutiva espressa non è vessatoria
Con la clausola risolutiva espressa le parti del contratto stabiliscono che l’inadempimento di una particolare obbligazione determinerà la risoluzione del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.
La clausola risolutiva espressa non è da considerarsi clausola vessatoria ex art.1341 c.c. e, pertanto, non necessita l’apposita approvazione per iscritto. Così ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.15365/10) con riferimento alla clausola risolutiva apposta ad un contratto di locazione.
Nella specie la società conduttrice aveva dedotto la nullità della clausola, che assumeva vessatoria, perché non specificatamente approvata per iscritto. La Corte ha stabilito che “è valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di locazione, anche in caso la stessa non sia approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa”.

