Clonazione del Bancomat e responsabilità della Banca


La Banca può essere responsabile del malfunzionamento del Bancomat e della clonazione della carta di credito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n.13777/07) su ricorso di una correntista che, a causa di un malfunzionamento del macchinario, si era vista prima catturare il Bancomat, poi clonare la scheda e, infine, diminuire il conto di alcuni milioni di euro.

Secondo i Giudici la Banca, svolgendo attività professionale, deve usare la diligenza richiesta dall’art.1176, comma 2, c.c. nei confronti dei propri clienti adottando le misure necessarie ad evitare manomissioni e deve adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti.
Per il momento resta però impregiudicata la questione della misura di tale diligenza in relazione espletamento del servizio bancomat, rimessa dalla Corte al Giudice di rinvio.

Il secondo comma dell’art. 1176 c.c., infatti, lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, facendone dipendere la valutazione dalla natura dell’attività esercitata: di qui il carattere tecnico della diligenza secondo il quale il buon padre di famiglia deve assumere la figura dell’accordo professionista dedito a quel particolare ramo di affari.