Cointestazione del libretto e del conto corrente bancario: non sempre è donazione indiretta


La semplice cointestazione di un libretto bancario non costituisce di per sé la prova che uno dei cointestatari abbia inteso disporre, con atto di liberalità, della propria quota nei confronti dell’altro cointestatario. In altri termini la cointestazione del libretto non esime dalla prova dell’animus donandi e, pertanto, dell’esistenza di un atto volontario e spontaneo di disposizione patrimoniale in favore del cointestatario.

Viene confermato l’orientamento già espresso da Cass. n.3499/99 per cui la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, costituisce donazione indiretta se è dimostrata la sussistenza dell’“animus donandi” e, quindi, che al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non si fosse prefisso altro scopo che quello di liberalità.

(Cass. n.26983-2008)