Non entra in comunione il bene acquistato con i soldi di uno dei coniugi


Il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. consentono, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali di uno dei coniugi o con il loro scambio.

Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l’art. 179 c.c. indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come “personale”.

In particolar modo la lettera f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale

“i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”

Tra i beni personali sopraelencati la lettera a) dell’art. 179 c.c. indica

“i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”

Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale”, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.

La lettera f) dell’art. 179 c.c. richiede, tuttavia, il concorso di un determinato requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (fermo restando l’ulteriore requisito della partecipazione del coniuge all’atto, di cui all’art. 179, comma 2, c.c., richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili registrati).

In merito al suddetto requisito della “espressa dichiarazione” in atto circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto, la Corte di Cassazione (v. Cass. 08.02.1993, n. 1556; Cass. 18.08. 1994, n. 7437 cit.; Cass. 25.08.2008, n. 24061) ha costantemente affermato la necessità di tale dichiarazione solo ove possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Ove, difatti, vi sia obiettiva certezza circa la natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) diviene del tutto superflua, attesa la sua natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale. L’obiettiva certezza della natura personale del bene impiegato può ricavarsi sia dal titolo di acquisto di detto bene (es. bene acquistato per donazione o successione e quindi escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. b), sia dalla sua natura intrinseca (come può essere per alcuni beni di uso strettamente personale di cui alla lett. c) del’art. 179), ovvero dalla semplice comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del matrimonio.

Nel caso, difatti, di impiego di un bene di cui il coniuge era titolare già prima del matrimonio, per l’acquisto di altro bene, è da escludersi che possa trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 177 lett. a) c.c. Detta regola subisce difatti una eccezione nel caso di acquisto di beni personali, tra i quali rientra per l’appunto anche l’acquisto per surrogazione di cui all’art. 179 lett. f). Ne consegue il principio di diritto che, nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.

Ciò anche nel caso in cui il bene impiegato per l’acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l’applicabilità dell’art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.

(Cass. n.10855/10)