Se il concessionario non consegna l’auto l’acquirente non è tenuto a pagare la finanziaria


L’acquisto di un’autovettura tramite il ricorso ad un finanziamento è una caso comunissimo.

Più raramente si verifica la spiacevole ipotesi che il venditore (es. perché fallito) – nonostante l’avvenuto pagamento – non provveda però all’adempimento delle proprie obbligazioni, prima fra tutte quella di consegnare l’autoveicolo.

In questa ipotesi qual’è la sorte dell’obbligazione intercorrente tra l’acquirente e la banca/finanziaria?

L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva Comunitaria n.87/102 dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché l’esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

a) per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l’acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e

d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e

e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile».

L’art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Supplemento ordinario alla GURI 8 ottobre 2005, n. 235), così dispone:

«Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di procedere contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito».

Tuttavia, secondo la giurisprudenza italiana, i diritti rivendicati dal consumatore non dipendono dalla conclusione o meno di un accordo di esclusiva tra il creditore ed il fornitore.

Tale orientamento viene adesso condiviso anche dalla Corte di Giustizia (sentenza resa nel procedimento C-509/07) secondo cui “L’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore”.

In altre parole, in un caso come quello di specie, l’acquirente potrà opporsi al creditore (banca/finanziaria) che chiede il pagamento dell’importo finanziato e degli interessi (o addirittura chiedere il rimborso delle rate versate) eccependo l’inadempimento del venditore. Ciò, in particoalre, vale indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di esclusiva tra il venditore e il creditore (banca/finanziaria).