Sì alla condanna al rimborso delle spese legali stragiudiziali
Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato per attività prestata prima del giudizio, possono essere domandate alla controparte e formare oggetto di pronuncia di condanna a carico della stessa.
La fattispecie di cui si è occupata la Corte di Cassazione riguarda, in particolare, un giudizio in materia di risarcimento danni causati da sinistro stradale.
Si è affermato che dette spese “… devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione”.
(Cass. n. 14594/05, n.997/10).
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