Condominio: limiti all’utilizzo delle parti comuni
Quanto ai limiti di utilizzo delle parti comuni, ai sensi dell’art.1102 c.c., la Corte di Cassazione (sentenza n.4617/07) ha precisato che è tutelabile l’uso paritetico della cosa comune quando sia compatibile con la ragionevole previsione della utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stesa cosa, e non della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare.
Per tale motivo la Corte ha ritenuto che non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente.
In forza del medesimo principio è stata ritenuta illegittima, dalla sentenza n.5753/07, la trasformazione, anche solo in parte, del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, in tal modo sottratta all’uso degli altri condomini.
Mentre, in forza della sentenza n.4386/07 si è affermato che l’uso particolare che il comproprietario faccia del cortile comune, interrando nel sottosuolo una centrale termica del proprio impianto di riscaldamento, non è estraneo alla destinazione normale di tale area. Ciò a condizione, però, che per le dimensioni del manufatto e in rapporto alle relative condizioni contingenti, non venga alterata l’utilizzazione del cortile da parte degli altri ondomini né venga esclusa per gli stessi la possibilità di fare del cortile un medesimo e analogo uso particolare.

