Condominio e presunzione di contitolarità dei beni
Nel condominio degli edifici affinché possa ravvisarsi il diritto dell’intero condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista, una relazione di accessorietà tra questi e l’edificio in comunione ed un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola (Cass. n.15791/03).
La destinazione all’uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell’edificio comune, risultante dall’attitudine funzionale del bene al servizio dell’edificio e dal godimento collettivo, ne fa presumere la condominialità a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi. In tal caso, quindi, opera la presunzione di contitolarità necessaria di tutti in condomini cui il bene serve.
Detta presunzione (art. 1117 c.c.) può essere vinta soltanto da un titolo contrario, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata da colui che vanti la proprietà esclusiva sul bene, da cui si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione.
(Cassazione sent. n.9093/07)

