Condominio e validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo
In materia di validità dell’approvazione del bilancio preventivo, Cass. n.1405/07 ha ritenuto sufficiente che la relativa contabilità sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (non occorrendo dunque una contabilità come quella per i bilanci delle società), potendosi procedere sinteticamente alla loro approvazione (non occorrendo che le suddette voci siano trascritte nel verbale assembleare né oggetto di analitico dibattito ed esame), potendosi prestare fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa.
Pertanto sono valide – afferma la Corte- le delibere con cui si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell’esercizio precedente, perché è determinante a tal fine il riferimento alle spese dell’anno precedente, alla somma complessivamente stanziata ed a quella destinata alle singole voci, derivando in tale caso automaticamente la ripartizione tra i singoli condomini dall’applicazione delle tabelle millesimali.
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