Condominio: efficacia del regolamento redatto dal costruttore-venditore


“… La prima vendita di una unità immobiliare compresa nell’edificio di proprietà del costruttore venditore è sufficiente per la costituzione del condominio con la conseguenza che il regolamento condominiale predisposto dall’originario unico proprietario e recepito nel primo atto di acquisto … diviene pienamente efficace come regolamento avente natura contrattuale per effetto della volontà delle parti espressa in tale atto, ed è suscettibile di assumere forza vincolante nei confronti di altri successivi acquirenti dei piani se da essi accettato mediante specifici atti di adesione al complesso delle norme regolamentari predisposte”.

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione (sent. n.24305/08) ha ritenuto infondato l’assunto di un soggetto che assumeva che il manufatto da lui costruito sul lastrico solare fosse lecito “… perché il regolamento condominiale che vietava ai proprietari degli ultimi piani di sopraelevare non era ancora applicabile non essendo stati ancora stipulati all’epoca della sua realizzazione tutti gli atti di acquisto” delle unità immobiliari.

Nella medesima sentenza la Corte ha anche avuto modo di ribadire che “… l’amministratore del condominio è legittimato senza necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini ad instaurare un giudizio per ottenere la rimozione di opere e manufatti realizzati da un condomino in pregiudizio delle parti comuni dell’edificio condominiale, come appunto nella fattispecie, posto che una tale domanda rientra negli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni stesse ai sensi dell’art. 1130 c.c., n. 4″.